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IFEL, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali

03/11/2021
IFEL ha pubblicato una nota sui termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Si tratta di disposizioni non dettate specificatamente per i tributi comunali, ma che riguardano anche gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La scelta del legislatore, da un lato, può determinare alcuni dubbi interpretativi, ma, dall’altro lato, impone un coordinamento interpretativo tra i vari soggetti destinatari delle disposizioni, sicché si dovrà tener conto anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, oltre che di quelle dettate dal Dipartimento delle finanze. La nota intende fornire un supporto nella comprensione delle disposizioni normative, fornendo anche uno schema temporale della ripresa degli atti, in conseguenza delle sospensioni finora previste.
L’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, prevede la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Tale sospensione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
In merito ai termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento, l’articolo 68 del DL n. 18/2020, sospende i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, e termina al 31 agosto 2021, per un periodo di 542 giorni. Le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 – secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni.

 

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