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Green pass, le linee guida per i controlli nella Pa

13/10/2021
Sono state adottate con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale delle p.a., a decorrere dal 15 ottobre.
Per il primo accesso al luogo di lavoro, i dipendenti pubblici sono obbligati a possedere ed esibire il green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare
i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Tale obbligo è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Risultano esclusi dall’obbligo di esibire il green pass soltanto gli utenti.
Per quanto riguarda le modalità e soggetti preposti al controllo, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento, il quale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy. L’accertamento potrà essere svolto
giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non  lavorative. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

FAQ sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo

 

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