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Funzione Pubblica: Il DM relativo alle modalità di utilizzo di Regioni ed enti locali del Portale inPA

06/11/2022
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato il DM del 15 settembre 2022, adottato previa intesa in Conferenza unificata del 14 settembre 2022, che disciplina le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali. Il decreto è in attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti.

In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

Mediante la procedura di accreditamento, Regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:
a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;
b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);
c) producono report e analisi statistiche;
d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);
e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);
f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) pubblicano l’avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
h) effettuano comunicazioni agli utenti.

Per quanto riguarda le modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento, Regioni e egli enti locali nominano uno o più “Responsabile unico”. Il processo di accreditamento al Portale avviene attraverso le seguenti fasi:

  • l’identificazione da parte dell’amministrazione aderente di uno o più “Responsabile Unico”;

  • l’autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;

  • la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l’apposito modulo firmato digitalmente;

  • la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;

  • il rappresentante legale dell’Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all’autorizzazione/diniego cliccando l’apposito link; ai fini dell’autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  • una volta approvata o negata l’istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale;

  • il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;

  • al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all’Amministrazione, l’esito del processo di autorizzazione.


 

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