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Fondo per i comuni marginali, le FAQ

22/03/2022
Il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha pubblicato le Faq relative al Fondo per i comuni marginali previsto dal DPCM 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296.

In attuazione dell’art 1, comma 198, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che, nel ridenominare il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65 ter della legge n. 205/2017 in Fondo di sostegno ai Comuni marginali, ha previsto l’incremento della relativa dotazione, pari a 90 milioni di euro (30 mln per ciascun anno dal 2021 al 2023, ex comma 65 sexies della medesima legge n. 205/2017), per ulteriori 90 milioni di euro, ripartiti in ragione di 30 Mln per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023, in data 30 settembre 2021 è stato adottato il DPCM avente ad oggetto le modalità di ripartizione, termini e modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere su tale Fondo.

Tale DPCM individua come beneficiari i cd. “Comuni svantaggiati” ossia gli enti locali aventi simultaneamente le seguenti caratteristiche: essere esposti a rischio di spopolamento; soffrire di deprivazione sociale; avere un livello di redditi della popolazione residente basso (inferiore al primo quartile della distribuzione dei comuni italiani).

Gli interventi che i Comuni beneficiari delle risorse possono attivare sono di tre tipologie:

  • adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

  • concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

  • concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.


 

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