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Estrazione organo di revisione solo negli enti locali

08/04/2024


La modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria, mediante estrazione dall’apposito Elenco curato dal Ministero,  è applicabile solo a comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di un Ente Parco, finalizzata all’attivazione della procedura prevista dal Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, di estrazione del revisore dei conti.

Il comma 25 dell’art. 16 del decreto legge n.138 del 2011 e successivo Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23  si riferisce testualmente ai “revisori degli enti locali”. Al fine della qualificazione quale ente locale occorre, allo scopo, fare riferimento all’articolo 2, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000, n.267. In coerenza con la previsione normativa, il regolamento ministeriale, all’articolo 2, comma 3, prevede l’articolazione dell’elenco con specifico riferimento a tali tipologie di enti. Le disposizioni non risultano, conseguentemente, applicabili ad enti diversi da quelli espressamente previsti, stante l’assenza di una specifica disposizione di legge circa la composizione degli organi di revisione in tali enti unitamente all’assenza di una banca dati anagrafica nazionale ad essi riferita.

Il sistema informatico in uso per le estrazioni, in definitiva, è stato concepito esclusivamente per il sorteggio con riferimento agli enti locali sopra citati, ferma restando la possibilità per gli altri enti di far ricorso, in forma autonoma, ai medesimi criteri di scelta, con riferimento ai nominativi iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet della Direzione centrale della Finanza Locale.

 

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