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Esente IVA il corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa

06/02/2023
Le operazioni per il servizio di gestione della tesoreria e cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti sono da considerarsi come operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 188 del 2 febbraio 2023.

L’Autorità istante rappresenta di essere assoggettata alla normativa di tesoreria unica; dal 1° gennaio 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2019 (di seguito, decreto) ha esteso alle Autorità amministrative indipendenti l’obbligo della rilevazione ”Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici” (SIOPE) secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’Autorità chiede quale sia il trattamento IVA del corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa.

L’Agenzia ricorda che l’art. 10, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1) prevede che siano esenti «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta». Il presupposto per l’esenzione è di carattere “oggettivo”, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere e di chi ne usufruisce, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui i servizi in parola sono realizzati.

In generale, sono riconducibili al campo di applicazione dell’esenzione le operazioni che generano esposizioni finanziarie a debito o a credito, come ad esempio i servizi di pagamento o di incasso, le dilazioni di pagamento o le concessioni di crediti, idonei ad incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del destinatario. Le operazioni relative al “conto corrente di Tesoreria” e al “conto corrente bancario on line multiutenza” dedicato al servizio di tesoreria, di incassi e di pagamenti nonché rilascio e gestione delle carte di credito, in quanto operazioni finanziarie rientrano nel regime di esenzione IVA di cui al n. 1), dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

La mera circostanza che un servizio sia interamente effettuato mediante strumenti elettronici non osta, di per sé, al riconoscimento dell’esenzione a detto servizio, atteso che i presupposti per l’applicazione discendono dalla natura del servizio e non dalle modalità di effettuazione

 

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