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Erogazione incentivi tecnici anche in caso di tardiva individuazione del cd. gruppo di lavoro

07/04/2022
La Corte dei conti, Sez. Campania, deliberazione n. 21/2022, in riscontro ad una richiesta di parere concernente l’interpretazione del disposto di cui all’art. 113 d.lgs. 50/16, recante la controversa disciplina in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, ha chiarito che è consentita comunque l’erogazione dell’incentivo anche nella ipotesi in cui l’individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all’effettivo avvio della procedura di gara. Rileva, infatti, che la platea dei possibili beneficiari è tassativamente selezionata dall’art 113, comma 3 d.lgs. 50/16. Il medesimo comma 3, poi, precisa anche che “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, senza null’altro specificare a tal specifico proposito.
Medesime considerazioni valgono anche con riferimento al caso degli appalti relativi a servizi e forniture, per i quali sia obbligatoria la nomina del direttore della esecuzione disgiunta da quella del RUP, laddove si possa ugualmente procedere alla erogazione dell’incentivo anche nel caso in cui la nomina del primo sia tardiva, successiva, cioè, all’inizio della esecuzione del servizio o della fornitura. Ed invero, nello specifico caso degli appalti dei servizi e delle forniture, si richiede l’ulteriore requisito rappresentato dalla nomina del direttore della esecuzione. anche in tale specifica ipotesi ciò che rileva è che, in ottemperanza al generale principio di effettività, sancito dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, ivi compresa l’avvenuta nomina del direttore della esecuzione, si accerti l’effettivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di remunerazione.

 

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