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Enti in predissesto, più tempo per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale

05/01/2022
Le situazioni di difficoltà gestionale dell’ente locale, in un’ottica di progressiva gravità, possono trovare rimedio, come noto, in una pluralità di strumenti finalizzati a realizzare il risanamento finanziario. Il riequilibrio finanziario pluriennale, in particolare, disciplinato dagli articoli 243-bis, ter e quater del Tuel, presuppone una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, ma consente agli organi ordinari dell’ente di gestire il risanamento, assumendo le iniziative necessarie senza ricorrere ad un organo esterno e straordinario come avviene, invece, nell’ipotesi di dissesto. L’avvio di procedura sospende, fra l’altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.
Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di pre-dissesto, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. La durata del piano di riequilibrio è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente, ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art.243-bis, comma 5-bis, del TUEL).
In considerazione dell’emergenza sanitaria, il comma 767 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 – Legge di bilancio 2022 – rinvia al 31 gennaio 2022 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti che abbiano deliberato il ricorso alla procedura nel secondo semestre 2021.
Si ricorda che nell’anno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale è stato rinviato al 30 giugno 2021 (art. 11-quater, comma 9, del D.L.n. 52 del 2021) e successivamente al 30 settembre 2021 (art. 30, comma 11-bis, del D.L. n. 41 del 2021).
I commi 992 – 994 della medesima legge prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che abbiano già proceduto all’approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza – per i quali non si sia ancora concluso l’iter di approvazione da parte della Corte dei conti, ovvero non si sia ancora conclusa la procedura in caso di ricorso dell’ente avverso la deliberazione di diniego del Piano da parte della Corte stessa – di poter procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio, in deroga alla disciplina prevista dagli articoli da 243- bis a 243-sexies del Tuel.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (30 giugno 2022) gli enti interessati dovranno inviare apposita comunicazione alla Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo 155 del TUEL e, nel caso in cui l’ente locale abbia già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio, anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione gli enti locali dovranno presentare la proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

 

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