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DL Sostegni-ter, via libera definitivo anche dalla Camera

26/03/2022
È stato approvato in via definitiva, dalla Camera dei deputati, il decreto-legge n.4 del 2022 (cd. Sostegni-ter), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento, come modificato dalla V Commissione (Bilancio), era stato approvato dall’Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022. Nel “Sostegni-ter” sono confluiti anche i contenuti del Dl 13/2022, c.d.” decreto antifrodi” che, non sarà convertito in legge, e che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.

Tra le misure di interesse per gli enti territoriali ricordiamo:

  • la proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/20211 a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (art. 8, comma 3);

  • l’incremento di 400 milioni di euro del fondo, per l’anno 2022, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome per le spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19, di cui all’articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge n. 146/2021 (art. 11);

  • l’incremento di 100 milioni di euro del contributo, in favore dei Comuni, in relazione ai mancati incassi dell’imposta di soggiorno nel primo trimestre 2022. Entro il 30 aprile 2022 è adottato il decreto di ripartizione del contributo fra gli enti beneficiari (art. 12);

  • l’autorizzazione, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, di un numero di assunzioni di segretari comunali e provinciali pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio occorse nell’anno precedente, al fine di supportare la realizzazione degli obiettivi del piano. Per le medesime finalità, si stabilisce che a decorrere dal 2023 il corso-concorso di formazione19, abbia durata di quattro mesi
    e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. La durata del periodo di formazione rimane fissata in 8 mesi come già rideterminata dall’articolo 16-ter, comma 1 del decreto legge n. 162/2019 che però prevedeva 6 mesi di corso-concorso e due mesi di tirocinio. Inoltre, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico per l’accesso alla carriera, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio (art. 12-bis);

  • la possibilità di utilizzo nell’anno 2022 delle risorse “covid” assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13, commi 1-5);

  • la possibilità per gli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile (art. 13, comma 5-bis);

  • l’estensione a tutto il 2024 della disciplina che consente agli enti locali che applicano ancora la disciplina del turn-over (Unioni di Comuni e le Città Metropolitane delle Regione Sicilia) la sostituzione del personale che non è più in servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. Si tratta della previsione già contenuta nell’art. 3, comma 5- quinquies, del DL. N. 90/2014, che aveva cessato di avere applicazione lo scorso dicembre (art. 13, comma 5-ter);

  • l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (art. 13, comma 6);

  • la possibilità, per gli enti in disavanzo, di poter utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da entrate vincolate all’estinzione anticipata di mutui, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (art. 13, comma 6-bis);

  • lo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate (art. 13 bis);

  • la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse nell’ambito dei piani di risanamento a favore di propri soggetti partecipati. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del TUEL che prevede la legittima dei debiti fuori bilancio derivante dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato da parte di questi ultimi l’obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (art. 13-quater);

  • la proroga al 30 aprile 2022 dei termini per la presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni (art. 13-sexies);

  • l’adozione di interventi sulla disciplina della procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare le passività sopraggiunte derivanti dalla soccombenza di tali enti in contenziosi civili giudiziari per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario (art. 13-septies);

  • la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di esenzione IMU relativamente agli immobili inagibili situati in comuni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna interessati dagli eventi sismici del 2012. Ai relativi oneri, pari a 10,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 22-bis).


 

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