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DL Sostegni, Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio

31/03/2021
L’art. 30, commi 1, lett. a) del D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, nel modificare l’art. 9-ter, commi da 2 a 6, del D.L. n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori), esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). L’esonero in parola era già stato previsto dall’art. 181, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, poi prorogato dal D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) al 31 dicembre 2020 e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del DL n. 137/2020. La disposizione si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico – elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Si stabilisce inoltre che, per l’anno 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento (posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010. È prevista l’esenzione dell’imposta di bollo. Alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380/2001.
Si dispone, infine, l’incremento di 82,5 milioni di euro del Fondo destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il termine del 30 giugno 2021.

 

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