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DL Semplificazioni, Le misure sul Superbonus

07/06/2021
L’ANCI Lombardia, con la Circolare n. 405/2021, analizza alcuni dei contenuti del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. dl semplificazioni 2021), con particolare riferimento alle misure relative al Superbonus 110%. Così come richiesto nei mesi scorsi da Anci, per attutire l’impatto che il provvedimento ha generato sull’organizzazione operativa dei Comuni, gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, potranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesto lo stato legittimo degli immobili. Il ricorso alla CILA è pertanto funzionale ad attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione; mentre per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. In altri termini, con la proposta della CILA, non dovrà più essere attestato lo stato legittimo dell’immobile, anche se, come precisato dallo stesso decreto, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
In sostanza non sarà più indispensabile acquisire, in relazione alle misure riferibili al Superbonus 110%, il contenuto degli atti edilizi che hanno determinato l’edificazione e le modifiche successive all’edificazione.
L’articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana) del Decreto “Governance e Semplificazioni”, sancisce che gli interventi agevolati con il Superbonus, saranno considerati quali manutenzioni straordinarie e potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questa semplificazione non potrà essere applicata agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione. In caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del DLgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire l’assenso dell’Ente competente, fatta salva eventuale modifica o chiarimento in sede di conversione in Legge.

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