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DL Infrastrutture, Rinvio sanzione per mancata certificazione Fondo covid

02/11/2021
L’articolo 13, comma 2-ter del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, dispone il rinvio di un anno, dal 2022 al 2023, del termine a partire dal quale si applica la sanzione finanziaria prevista per gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali nel 2020 che non abbiano trasmesso la certificazione attestante la effettiva perdita di gettito dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.

La sanzione in questione consiste in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) ovvero del fondo di solidarietà comunale, in misura percentuale alle risorse attribuite all’ente a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022 – ora 2023. La percentuale di riduzione nel triennio delle risorse attribuite è commisurata al ritardo con cui gli enti hanno prodotto la certificazione rispetto al termine perentorio del 31 maggio 2021:
• riduzione dell’80 per cento delle risorse attribuite, in caso di trasmissione tardiva ma entro il 30 giugno 2021;
• del 90 per cento, in caso di trasmissione della certificazione nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2021;
• del 100 per cento delle risorse attribuite, in caso di mancata trasmissione della certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispongono il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

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