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Dissesto finanziario: Rientra nella competenza dell’OSL il rimborso dell’anticipazione di liquidità

11/07/2022
Con deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/INPR la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, pronunciandosi sulla richiesta di parere posta dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, enuncia il seguente principio di diritto: «La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo».

La Sezione evidenzia che le anticipazioni di liquidità si differenziano da quelle di tesoreria, qualificabili come operazioni di breve periodo, che traggono origine da un contratto di apertura di credito nel quale è garantito un affidamento rotativo ordinario. Le anticipazioni di cassa sono attivabili per sopperire a una momentanea carenza di liquidità e si estinguono con i primi introiti, senza necessità di reperire risorse aggiuntive. Queste particolari connotazioni trovano sintesi, sul piano sostanziale, nella constatazione che le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell’ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie. Quindi, incidendo sulla consistenza della massa passiva, non può essere sottratto all’OSL, pena una palese incoerenza sui meccanismi di recupero del riequilibrio frustrando le finalità della normativa che, secondo la rubrica del d.l. n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A. e per il riequilibrio degli
enti territoriali), sono da individuarsi proprio nella funzione di riequilibrio. In sostanza il meccanismo “sblocca debiti”, oggetto di specifiche iniziative normative, finalizzate alla ripresa dell’economia con l’immissione di liquidità nel sistema attraverso gli enti territoriali e sostanzialmente, in favore delle imprese titolari di crediti in sofferenza, costituisce anche una potente spinta all’avvio del percorso di risanamento strutturale e di recupero degli equilibri.

È evidente che, nella costruzione delle condizioni di riequilibrio nella fase procedimentale affidata all’OSL, non sarebbe coerente omettere di considerare, ai fini del risanamento, una posta di rilievo qual è quella del pagamento delle rate dell’anticipazione. Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell’equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Pertanto, non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le anticipazioni di liquidità, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo.

 

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