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Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente

27/08/2021
È stato pubblicato in G.U. n. 203 del 25-08-2021 il l decreto ministeriale del 5 luglio 2021 recante la disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche in caso l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU. L’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni.
Nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni per l’aggiornamento contestuale sia della componente reddituale
che della componente patrimoniale, vengano aggiornate ambedue le componenti, l’ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.

 

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