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Decreto Milleproroghe 2022 – Le misure di interesse per gli Enti locali

10/01/2022
È stato pubblicato in G.U. n. 309 del 30-12-2021 il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. decreto Milleproroghe.
Di seguito, riportiamo le disposizioni di interesse per gli enti locali (Scarica nota in Pdf).

Termini in materia di assunzioni (art. 1, comma 1)
Sono prorogati al 31 dicembre 2022 i termini, attualmente fissati al 31 dicembre 2021, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Lo scopo della norma è quello di consentire l’utilizzazione, anche per l’anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate nei tempi previsti, contando sulla disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti ed evitando che gli stessi vadano in economia.

Piano integrato di attività e organizzazione (art. 1, comma 12, lett. a)
Si rinvia al 30 aprile 2022 il termine per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e, conseguentemente, anche per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 6, comma 5 del DL n. 80/2021 con il quale sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano. Si prevede, inoltre, che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Si dispone, infine, che, fino alla data del 30 aprile 2022, sia sospesa l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata adozione degli adempimenti che sono assorbiti dal PIAO.

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (art. 1, commi 26-27)
Si consente fino al 31 marzo 2022 il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, nei confronti dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria.
È altresì previsto che le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità, di cui si avvalgono le diverse amministrazioni pubbliche della regione Calabria, siano finanziate con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione – utilizzate fino ad oggi solo per incentivare le assunzioni dei lavoratori socialmente utili determinando di fatto una equiparazione delle due tipologie di lavoratori quanto alla fonte di finanziamento della misura.

Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 2, comma 1)
Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, si dispone la proroga al 30 giugno 2022 dei termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (già prorogati al 31 dicembre 2021 dall’art. 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162). Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell’Interno sia in corso di definizione il disegno di legge delega per la riforma del TUEL, che prevede la facoltà e non più l’obbligo da parte dei comuni di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.

Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, comma 1)
È prorogato al 31 luglio 2022 il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 del D.L. n. 105/2021) relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni possono quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione: tali società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata potranno ancora consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Proroga del blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione passiva per le pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 3)
Si estende a tutto il 2022 quanto previsto dal D.L. n. 95/2012 (art. 3, comma 1) in merito al blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni di locazione passiva dovuti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Liquidità delle imprese appaltatrici (art. 3, comma 4)
È prorogata ulteriormente la disposizione prevista dall’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020), che dispone l’innalzamento, dal 20 al 30 per cento, della percentuale di anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell’appaltatore (nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante), di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. Sul punto, si rimanda alla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l’art. 207 del D.L. n. 34/2020 relativo alle “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.

Fondo di solidarietà comunale (art. 3, comma 5)
Il progressivo rafforzamento della componente perequativa nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione fondo medesimo, che hanno di fatto richiesto, a più riprese, l’intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare con l’applicazione dei criteri perequativi basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, soprattutto nei comuni di minori dimensioni. Con il D.L. n. 50/2017, il meccanismo per la mitigazione degli effetti della perequazione è stato stabilizzato all’interno del Fondo di solidarietà comunale, per gli anni dal 2018 al 2021, con la previsione di un apposito accantonamento, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui (derivanti da fondi comunali non utilizzati e trasferiti al FSC), ripartito tra i comuni che presentano gli scostamenti negativi nella dotazione del Fondo rispetto alle risorse storiche, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni (comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232/2016). Con la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5 si garantisce, anche per l’anno 2022, che le risorse del Fondo, nel limite massimo di 25 milioni di euro, siano finalizzati ai Comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo medesimo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.
Dal 2023, tali risorse saranno destinate ad incremento del contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione.

Proroga termini in materia di edilizia scolastica (art. 5, comma 1)
Sono prorogati al 31 marzo 2022 i termini di cui al comma 4 dell’art. 232 del D.L. n. 34/2020, relativi ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza sanitaria. È prorogato, inoltre, il regime di semplificazione procedurale, previsto dal successivo comma 5 del medesimo art. 232, per l’adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica. Il comma 5 dispone: “Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare”.

Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari (art. 8, comma 3)
È prorogata, al 31 dicembre 2022, la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Parimenti, è prorogato, al 31 dicembre 2022, il divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.

Gestione commissariale di Roma (art. 13)
È prorogato al 1° gennaio 2023 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro.

Commissario Cortina d’Ampezzo (art. 13, comma 3)
Al fine di garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell’importanza strategica che assume l’ultimazione dei lavori sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, l’incarico del Commissario di Governo di Cortina è prorogato al 30 aprile 2022.

Riacquisizione della titolarità dei debiti e dei crediti nei confronti della regione Lazio (art. 13, comma 4)
Si disciplina la possibilità per il Comune di Roma Capitale di riacquisire la titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio della gestione commissariale.

Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa (art. 15)
È prorogata al 31 dicembre 2022 la conclusione dei processi amministrativi e contabili relativi all’avviso pubblico “Educare in Comune”, pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia in data 1° dicembre 2020, che destina risorse a tutti i Comuni, come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, in attuazione dell’art. 105 del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020).

Proroga di termini in materia di giustizia tributaria, amministrativa e contabile (art. 16, commi 3 -5 – 6 e 7)
È prorogata fino al 31 marzo 2022 la trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo e tributario. Fino al termine suddetto le adunanze e le udienze che si svolgeranno davanti alla Corte dei conti e alle quali può prendere parte il pubblico, si celebreranno a porte chiuse. Prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure in materia di giustizia contabile.

Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti (art. 20)
A seguito della Comunicazione C8442 del 18 novembre 2021, con cui la Commissione Europea ha prolungato al 30 giugno 2022 i termini di vigenza del Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework-Covid 19, viene prorogata la scadenza del Regime quadro della disciplina degli aiuti, di cui al Capo II del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare:
• sono prorogate al 30 giugno 2023 le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili che possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni (art. 54, comma 7-quater);
• sono prorogati al 30 giugno 2022 gli aiuti alle imprese sotto forma di garanzie (art. 55, comma 8) e di tassi di interesse agevolati (art. 56, comma 3);
• gli aiuti individuali nell’ambito del regime di sovvenzioni salariali possono essere concessi entro il 30 giugno 2022, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente, e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto, o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto (art. 60, comma 4);
• gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti possono essere concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (art. 60-bis, comma 2, lett. a);
b) l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell’anno 2020, nell’anno 2021 o nell’anno 2022 (art. 60-bis, comma 2, lett. b);
• le misure concesse sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 (nuovo comma 6-bis, art. 60-bis);
• per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020, all’annualità 2021 e all’annualità 2022 (art. 61, comma 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION