Pubblicato in G.U. n. 65 del 18.03.2024 il decreto del Ministero dell’economia e finanze del 1° marzo 2024 recante “Fondo opere indifferibili 2023. Procedura semplificata, secondo semestre. Assegnazione definitiva”. In attuazione dell’art. 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, sono approvati gli allegati, di seguito riportati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che contengono gli interventi di cui ai decreti del Ragioniere dello Stato n. 175 dell’11 luglio 2023 e n. 220 del 5 dicembre 2023, di seguito individuati:
Con riferimento agli interventi di cui al predetto allegato 2, al fine della definitiva assegnazione, le amministrazioni titolari dei programmi, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale devono indicare con nota formale, per ogni intervento, le informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previsti al comma 1 dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Il mancato invio dei dati richiesti equivale a rinuncia da parte dell’ente.
Per gli interventi ricompresi nell’allegato 3, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono ad annullare la preassegnazione dandone comunicazione agli enti locali attuatori.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (23 marzo 2024), la RGS provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse assegnate definitivamente. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario.
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