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Decreto asset (DL n. 104/2023), anche la Camera vota la fiducia

06/10/2023


La Camera dei Deputati, con 202 voti favorevoli e 128 contrari, ha approvato la fiducia posta dal governo al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici.

Il provvedimento oggetto di conversione consta di 41 articoli, suddivisi in 5 capi:
– Capo I, misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1-4);
– Capo II, misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5-12);
– Capo III, disposizioni in materia di investimenti (artt. 13-23):
– Capo IV, disposizioni finanziarie (artt. 24-27);
– Capo V, disposizioni finali (artt. 28-29).

Tra le disposizioni di interesse degli enti locali segnaliamo i seguenti articoli:

  • articolo 19 che istituisce un apposito Fondo, denominato ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni‘ con l’obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Al Fondo potranno accedere i comuni individuati in relazione al rispettivo numero di abitanti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo consente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia che sarà
    determinata dal decreto interministeriale sopra citato. Nell’ambito del finanziamento saranno considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Da ultimo si prevede che nell’anno 2023, le risorse del Fondo saranno prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile;

  • articolo 21, che reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Viene prevista, poi, l’attribuzione, fino all’importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli
    anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla
    riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. Il comma 6 del medesimo articolo prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana;

  • articolo 21-bis, che prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possano
    impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
    programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;

  • articolo 21-ter, che attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L’esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l’articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

  • articolo 22, il quale stabilisce che le Regioni possano conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.
    La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.



 

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