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Danno erariale per il tecnico comunale che non rilascia il certificato di destinazione urbanistica

28/05/2021
La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 252/2021, ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale nei confronti del tecnico comunale per il mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica di alcuni terreni ubicati nel comune, che ha determinato un aggravio di costi per l’ente per il pagamento delle le spese di lite a seguito di giudizio intrapreso dal soggetto richiedente. È evidente, per i giudici contabili, che qualora il certificato di destinazione urbanistica fosse stato rilasciato dopo la richiesta dell’interessato ovvero anche dopo la diffida dello stesso non vi sarebbe stato motivo di adire il giudice amministrativo per far valere l’inerzia del Comune e né sarebbe conseguita la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite.  La condotta del tecnico risulta gravemente colposa in quanto all’iniziale omissione nel rilascio del certificato si è aggiunta l’ulteriore omissione nell’attivarsi affinché fosse data esecuzione alla pronuncia del giudice amministrativo anche per ciò che riguardava la condanna alle spese di lite. In ordine alla quesitone del debito fuori bilancio, la Sezione ha osservato che per le spese di giudizio derivanti da sentenza di condanna non vi è discrezionalità di riconoscimento sicché il pagamento si impone in ogni caso per l’ente locale (cfr. art. 194, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). In tale prospettiva, nell’ottica di distinzione dei poteri di gestione amministrativa da quelli di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, come previsto dall’art. 107 del citato testo unico degli enti locali, spettava al responsabile attivarsi affinché venisse posto in essere il procedimento amministrativo utile al pagamento della spesa stessa. Nel caso di specie trattandosi di condanna al pagamento delle spese di giudizio contenuta nella sentenza del TAR, emessa a seguito dell’omesso rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, era onere del responsabile del relativo Ufficio Tecnico, di occuparsi non solo di rilasciare il certificato di che trattasi ma anche di predisporre il procedimento per la liquidazione delle spese di giudizio e curare che lo stesso arrivasse a compiuta definizione. Essendosi, di contro, il tecnico disinteressato totalmente dal porre in essere adempimenti in tal senso, lo stesso è stato ritenuto responsabile anche per l’aggravio di oneri derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, aggravio costituito dal pagamento delle spese di lite anche con riguardo al giudizio di ottemperanza.

 

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