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Conversione DL PNRR 2: Le novità per la PA

03/07/2022
È stato pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 la legge n. 79/2022 di conversione del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, c.d. “decreto PNRR 2”.
Diverse le novità che interessano la Pubblica amministrazione:

Nuovi profili professionali
L’art. 1 la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

Accesso ai concorsi solo attraverso inPA
L’art. 2 prevede che, a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché in Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto Portale (commi da 1 a 3). Si introducono misure di semplificazione dei concorsi pubblici mediante la abrogazione di norme (comma 6). Dal 1° novembre, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dai concorsi pubblici unici, sono individuati, attraverso il predetto Portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere. Fino a quella data, il Dipartimento della Funzione pubblica nomina i componenti sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Attraverso inPA passerà, infine, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv). Attraverso inPA passerà, infine, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv).

Modifiche della disciplina sullo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche
L’art. 3 introduce un nuovo articolo 35-quater (Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale) al D.Lgs. n. 165/2001, relativo al procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale, laddove si prevede l’espletamento di almeno una prova scritta e di una prova orale, che comprende l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l’introduzione di sistemi di valutazione volti ad accertare il possesso delle competenze e delle attitudini (assessment), intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando, e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego. Per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, è prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo richiesto. Sono previste, infine, specifiche valutazioni e misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi specifici di apprendimento. Ai concorsi banditi prima del 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge), continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando. Per il pieno conseguimento delle milestone e dei target del PNRR e per consentire il traguardo della milestone M1C1-58 con scadenza giugno 2023, è affidato a un decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, il compito di operare una revisione organica del Dpr n. 487/1994 sui concorsi pubblici.

Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Il comma 4-bis dell’articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere bandite procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di servizio, ai fini dell’applicazione di tale disciplina transitoria.

Aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione etica del personale pubblico
L’art. 4 integra la disciplina del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Dpr 62/2013) – disponendo l’inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici – e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

Arretrati contrattuali esclusi dal calcolo della capacità assunzionale
Il comma 4-ter dell’articolo 3 dispone che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei CCNL, relativa alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia in base ai quali si determinano le facoltà assunzionali degli enti locali.

Parità di genere, largo alle azioni positive
Per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’accesso alla Pa, nelle progressioni di carriera, nel conferimento degli incarichi apicali e nella stessa organizzazione, l’art. 5 dispone che le amministrazioni adottino misure per attribuire vantaggi specifici al genere meno rappresentato o che evitino o compensino svantaggi nelle carriere, in linea con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Entro il 30 settembre 2022 il Dipartimento della Funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento per le Pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

Mobilità orizzontale: avvisi su inPA, limite del 25% a comandi e distacchi
Dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni centrali e locali provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale, previa registrazione corredata del proprio curriculum vitae, esclusivamente in formato digitale. Vengono introdotte restrizioni significative all’uso di mezzi alternativi di mobilità per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo: “comandi” e “distacchi” sono consentiti soltanto nel limite del 25% dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità e possono durare al massimo un anno. Sono espressamente esclusi da questi vincoli i comandi o distacchi:
• obbligatori, previsti da disposizioni di legge
• relativi agli uffici di diretta collaborazione
• relativi agli organi istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse
• presso le sedi territoriali dei ministeri
• presso le Unioni di Comuni.

Incarichi di consulenza a pensionati
Le amministrazioni titolari di progetti Pnrr, inclusi Regioni ed enti locali, possono conferire incarichi retribuiti di consulenza alle persone collocate in quiescenza (in fase di conversione è stata eliminata la previsione che debbano essere in pensione da almeno due anni). L’incarico di responsabile unico del procedimento (Rup) può essere loro conferito soltanto per particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio, e comunque soltanto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente. La facoltà di avvalersi di personale in quiescenza è estesa a tutti gli interventi previsti dal Fondo complementare, ai programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e a quelli derivanti dagli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.

Pnrr, misure urgenti abilitanti
Sono previste ulteriori misure abilitanti per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, tra cui l’utilizzo dei 48 milioni di euro non impegnati dal finanziamento del progetto dei 1.000 esperti per la semplificazione e ulteriori misure per il conferimento di incarichi professionali a esperti esclusivamente attraverso il Portale InPA.

Potenziamento amministrativo dei piccoli comuni
È differito al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all’attuazione dei progetti previsti dal PNRR (previste ai sensi dell’articolo 31-bis del decreto-legge n.152 del 2021, conv., con modif., dalla L.233/2021) – sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

Potenziamento Formez PA
Per assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione inclusi nel Pnrr legati al superamento dell’emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è assegnato a Formez PA un contributo di 60 milioni di euro, finanziato con un’anticipazione di spesa del ministero dell’Economia.

Rafforzamento Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Viene rafforzata con misure specifiche la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna), con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e organizzative. È prevista la possibilità di istituire poli formativi su tutto il territorio nazionale.

Costituzione società “3-I Spa”
Inail, Inps e Istat costituiscono una società a capitale interamente pubblico, finalizzata allo sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore delle pubbliche amministrazioni centrali. Il capitale sociale della società è interamente sottoscritto e attribuito a Inps, Inail e Istat. Lo statuto è approvato dai ministri vigilanti, tra cui il ministro per la Pubblica amministrazione.

Vedi anche la nota di lettura Anci

 

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