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Conversione DL Milleproroghe: Risorse per indennità degli amministratori locali

18/02/2023


Nella seduta del 15 febbraio 2023 l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. “Milleproroghe”. Il provvedimento passa all’esame della Camera dei Deputati per la definitiva conversione in legge entro il 27 febbraio 2023.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali si segnala l’art. 1, comma 20-ter, che stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, siano riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio.

Fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare del riparto delle risorse anche quei comuni che abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente. La disposizione sembrerebbe chiarire in via definitiva alcuni dubbi sollevati dagli enti locali in relazione al comunicato del 9 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con cui venivano fornite alcune precisazioni in relazione al DM 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità. La possibilità di accedere al riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 è ammessa, quindi, a condizione che tali risorse siano state destinate alle finalità previste dalla medesima legge, ossia ai fini dell’incremento dell’indennità dei sindaci di cui ai commi 583 e 584, e di quelle di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di cui al comma 585.


 

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