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Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, riparto annualità 2019, 2020 e 2021

26/08/2021
Pubblicato in G.U. il DPCM del 22 giugno 2021 concernente la ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse, pari a complessivi 150 milioni di euro, derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono ripartite tra le regioni, secondo le finalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della richiamata ordinanza n. 780/2021. Le risorse sono destinate al finanziamento delle seguenti azioni:
a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’articolo 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere impegnate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni nei quali l’accelerazione al suolo “ag”, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell’allegato 7 è riportato l’elenco di tali comuni comprensivo del valore di “ag”, della data di prima classificazione e dell’eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni non ricompresi nell’elenco dell’allegato 7 o per avviare l’attività di aggiornamento degli studi già effettuati.
Per gli adempimenti di monitoraggio delle azioni finanziate con le risorse del citato fondo, si rimanda alle procedure di cui all’art. 18 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780.

 

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