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Conto annuale 2021: i chiarimenti del MEF

22/06/2022
La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale 2021 (allegato). L’invio dei dati relativi all’anno 2021, previsto entro il 20 luglio p.v., avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2020.  Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui chiarisce la compilazione di alcune tabelle.

Scheda Informativa 1A
A. Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda: “n. dipendenti che nell’anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione”  hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l’eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata. Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:
Area tematica
Sicurezza: vigilanza, sicurezza sul lavoro, polizia locale
Patrimonio, investimenti, finanziamenti: ambiente
Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici
Politiche sociali ed educative: culturale

B. Nel caso in cui l’ente abbia approvato una convenzione per la gestione del servizio di segreteria (periodo 2020-2023), ma nel corso del 2021 l’ente ha avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall’Albo regionale, il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14, alla domanda se l’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12/2021 si potrà rispondere NO, poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). La finalità della rilevazione del conto annuale è quella di registrare la situazione di fatto dell’ente. Per fornire completezza all’informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2021.

Tabella 13
Nell’allegato alla circolare n. 25/2022, contenente le istruzioni per la rilevazione del Conto annuale 2021, al “CAPITOLO 7 – Istruzioni specifiche di comparto FUNZIONI LOCALI”, si chiarisce che le somme erogate a titolo di maggiori prestazioni di lavoro straordinario al personale della Polizia locale legato all’emergenza Covid (articolo 115 del d.l. 18/2020) vanno rilevate nella Tabella 13, colonna cod. T101 voce “Straordinario”.

Tabella 1
L’articolo 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti, qualora previsto nello Statuto, possano conferire incarichi a tempo determinato per la copertura di posti in dotazione organica oltre che a Dirigenti e ad Alte specializzazioni anche a Responsabili dei servizi o degli uffici. Nella nuova qualifica presente nella tabella 1 “RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O.” va rilevato esclusivamente il personale cui è stato conferito l’incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 1 sopra richiamato. NON vanno rilevati, pertanto, i dipendenti a tempo indeterminato ancorché titolari di posizione organizzativa in quanto trattasi di figure professionali completamente differenti sia sotto l’aspetto normativo sia sotto l’aspetto contrattuale. Il primo è un incarico a tempo determinato conferito a copertura di posti in dotazione organica, il secondo è l’ordinario dipendente facente parte del personale di ruolo del comune cui è stata attribuita la PO.
Nel caso di dipendente con contratto art. 110, comma 1 (RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O) già presente nel 2020, ma registrato in altra qualifica nel precedente Conto annuale, deve essere considerato direttamente nella nuova qualifica a far data dal 1° gennaio 2021. Il controllo del SICO non è effettuato per le qualifiche introdotte per la prima volta nel sistema. La squadratura segnalata dal controllo on-line va ignorata ed è necessario concludere ordinariamente la rilevazione poiché il risultato definitivo è demandato al processo notturno di controllo. La SQ1 e la SQ4 generata per la vecchia qualifica deve essere segnalata alla Ragioneria territoriale di competenza che comunicherà all’Ufficio III della RGS la richiesta dettagliata di eccezione.

 

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