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Conto annuale 2020, i chiarimenti del MEF

14/07/2021
Come noto, con la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le istruzioni per la compilazione e l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 (Conto annuale 2020). Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui si dà evidenza, tra l’altro, della rilevazione del personale che ha fruito nel corso del 2020 dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica.
In particolare, viene chiarito che nella Tabella 2 – colonna “Telelavoro/Smart working” – vanno registrati i dipendenti che, presenti nella Tabella 1 al 31.12.2020, abbiano fruito dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica per un periodo lungo, sistematico o periodico. Non andranno quindi rilevate le unità che sporadicamente, nel corso dell’anno, hanno svolto attività lavorativa secondo tale modalità. In merito alla rilevazione dei “Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del personale a tempo indeterminato e dirigente”, di cui alla tabella 4, viene chiarito che nella suddetta tabella non adranno più rilevati i passaggi verticali tra le aree / categorie contrattuali effettuati dalle amministrazioni tramite concorso pubblico (art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001). I dipendenti interni, vincitori di concorso pubblico presso la stessa amministrazione che ha emanato il bando, vanno registrati come cessati nella tabella 5 nella causale «Vincitori altro concorso pubblico» e come assunti nella tabella 6 nella causale “Nomina da concorso”.
Tale modalità di rilevazione va effettuata anche per le cessazioni dei dipendenti interni che siano risultati vincitori di concorso pubblico presso altra pubblica amministrazione. L’amministrazione ricevente registra il nuovo assunto nella causale “Nomina da concorso”.
Le PEO vanno rilevate nella tabella 4 nell’anno in cui è stato adottato il provvedimento di inquadramento nella nuova posizione economica, indipendentemente dalla decorrenza giuridica ed economica e dall’effettiva corresponsione del trattamento economico. Andranno, quindi, rilevate nel conto annuale le progressioni relative all’anno 2019 approvate definitivamente nell’anno 2020. I passaggi verticali attuati ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del d.l. n. 162/2019, vanno rilevati nella tabella 4 del modello del Conto annuale, mentre il numero di giorni di permesso legge 104/1992, compresi quelli ulteriormente fruiti a tale titolo dai dipendenti, vanno ordinariamente rilevati nella specifica causale presente nella tabella 11 “Legge 104/92”.

 

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