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Certificazione Fondi Covid 2021, le nuove FAQ della RGS

27/12/2021
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito, nell’area “Pareggio di bilancio”, nuove FAQ (scarica Pdf) in merito alla certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la FAQ n. 39 si chiarisce che non è dovuto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) sulle riduzioni TARI finanziate con il “Fondone” e con le risorse del Fondo di cui all’art. 6 del DL. 73/2021, poiché le assegnazioni del Fondo in favore delle province/città metropolitane sono state stimate, sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, considerando l’effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni. Per l’anno 2021, pertanto, le province e città metropolitane potranno certificare e vedersi riconosciuta l’intero minor gettito da TEFA 2021. Il TEFA è dovuto, invece, nel caso in cui le agevolazioni TARI siano state finanziate con risorse del fondo di solidarietà alimentare, di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all’art. 1, comma 827 della L. n. 178/2020.

Con la FAQ 40, si rammenta che le risorse assegnate agli enti, sia a titolo di Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che di ristori specifici di spesa, si considerano utilizzate, ai fini della certificazione, se impegnate entro il 31 dicembre 2021, nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Per quanto riguarda, invece, le risorse del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, le stesse si considerano utilizzate se è avvenuto il pagamento del contributo all’impresa beneficiaria. L’utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM 24/09/2020, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. Pertanto, nell’ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022.
Pertanto, le risorse che dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020 e 2021 dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate 2020 e 2021, assegnate e non utilizzate.

La FAQ 41 fornisce le istruzioni per la rappresentazione, nel solo modello di certificazione, dell’entrata relativa al nuovo canone unico patrimoniale che ha sostituito, tra l’altro, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Al riguardo, è possibile intervenire sulla colonna a) “Accertamenti 2021” della Sezione 1 del Modello, riducendo l’importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene contabilizzata nel bilancio dell’ente la nuova entrata 2021 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l’entrata ora sostituita dal canone unico patrimoniale.

Infine, con la FAQ 42 la RGS rappresenta che, ai fini della certificazione COVID-19 per l’anno 2021, per l’esonero dal pagamento nel 2021 del canone unico patrimoniale, per i comuni rileva il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP), automaticamente indicato dal sistema informatico nel modello COVID-19/2021 nella cella “Ristori specifici di entrata (B)”. Quindi, le eventuali minori entrate ovvero le perdite di gettito subite dall’ente sono già coperte dal ristoro specifico. Tuttavia, è comunque certificabile la maggiore perdita di gettito non coperta dal ristoro previsto.

 

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