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Certificazione Covid, al Responsabile finanziario la rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020

20/07/2021
Nella seduta del 16 luglio 2021, le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera riunite in sede referente, hanno approvato alcuni emendamenti al testo del ddl di conversione del decreto-legge 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni bis.
Il nuovo art. 15-bis dispone che “In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
La novella, in un’ottica di semplificazione, affida al Responsabile Finanziario il compito di procedere alla modifica degli allegati sopra richiamati, evitando il passaggio in Giunta e in Consiglio, salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

 

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