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CDP, Rinegoziazione, per l’anno 2021, dei mutui concessi ai Comuni terremotati

29/03/2021
La Cassa Depositi e Prestiti Spa si rende disponibile ad effettuare, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2021, concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati dall’articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate, nella Circolare n. 1301  del 24 dicembre 2021.
I prestiti rinegoziati non potranno beneficiare dell’ulteriore operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli Enti in alternativa all’operazione di rinegoziazione e nei medesimi termini previsti dall’art. 57, comma 17, del D.L. n. 104/2020, relativamente ai prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in società per azioni e gestiti da CDP stessa.
Possono essere oggetto della rinegoziazione esclusivamente i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche (di seguito “Prestiti Originari”):
a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
b) concessi originariamente agli Enti in data antecedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito residuo, a tale data, pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2021.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i Prestiti Originari oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché i Prestiti Originari rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i Prestiti Originari intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del TUEL, con apposito decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

 

 

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