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Capacità assunzionali: per la fascia demografica dell’ente si fa riferimento al dato Istat

28/11/2022
La Corte dei conti, Sez. Toscana, deliberazione n. 231/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al corretto criterio da applicare per definire la fascia demografica di appartenenza dell’ente ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, ai sensi del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ha evidenziato che il riferimento operato dall’art. 33, comma 2 all'”ultimo rendiconto della gestione approvato” per individuare la disciplina applicabile ai comuni “collocati” tra due valori soglia induce a ritenere che proprio questo sia il parametro temporale cui ancorarsi, e non l’anno in cui si programma l’assunzione, né il penultimo precedente a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 156, co. 2 Tuel. D’altra parte, il dato rilevante per la dimensione demografica non potrà che essere quello attestato dall’Istat, ente pubblico di produzione, sviluppo e diffusione dell’informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del sistema statistico nazionale, che garantisce una certificazione statistica basata su criteri scientifici ed imparziali.

ll parametro della popolazione residente risulta in tal modo costituito con carattere di oggettività (in quanto basato su criteri di rilevazione generali, valevoli per ogni amministrazione), e non affidato in via soggettiva a ciascun ente, con il rischio di criteri differenti in termini di modalità e tempistica. Pertanto, per rispondere cumulativamente ai primi due quesiti posti dal Comune di Seggiano, il dato da prendere a riferimento per determinare la classe demografica deve coincidere con il dato demografico ufficiale certificato dall’Istat nell’ultimo esercizio.

Infine, la Sezione precisa che il tetto di spesa cui fare riferimento per gli enti che al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che ha previsto, al comma 707 dell’articolo 1, l’abolizione del patto di stabilità, non superavano i 1.000 abitanti sia quello rappresentato dal comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche qualora nel corso del tempo essi dovessero superare i 1.000 abitanti.

 

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