L'ente locale socio di un'azienda speciale deve mantenere separati e distinti i procedimenti con cui valuta, da una parte, l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda e, dall'altra, le possibili soluzioni dirette a risolvere le problematiche gestionali connesse all'eventuale messa in liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 555 della legge 147/2013, come modificato dall'articolo 13-quater del Dl 27 gennaio 2022 n. 4.
Il caso in esame Un Comune ha avanzato alla Corte un quesito in merito alla portata applicativa dell'articolo 13-quater Dl 4/2022 rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un'azienda speciale, pervenuto all'ente locale, ma non ancora approvato dall'organo competente, dal momento che in caso di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio, l'azienda rientrerebbe nella previsione di liquidazione disposta all'articolo 1, comma 555, della legge di bilancio 27 dicembre 2013 n. 147. Sul tema, con la deliberazione n. 44/2022, la Corte dei conti sezione regionale del Lazio ha precisato la relazione tra il procedimento valutativo di approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda e quello relativo alle sorti gestionali della stessa.
Possibili soluzioni strategiche per l'azienda in grave e reiterata perdita Per l'azienda speciale in perdita per quattro dei cinque esercizi precedenti, trova applicazione l'articolo 1, comma 555, della legge 147/2013, che sancisce la messa in liquidazione dell'azienda entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio, pena la nullità dei successivi atti di gestione posti in essere e la responsabilità erariale dei soci per gli eventuali atti, comunque, compiuti in violazione del disposto. Sul punto, la recente innovazione normativa (articolo 13-quater del Dl 4/2022) ha aperto a nuove soluzioni strategiche, alternative, per l'appunto, alla soluzione di dismissione definitiva dell'azienda con la sua messa in liquidazione, che consentono all'ente locale controllante di mantenere in vita l'organismo vertente in grave situazione di crisi purché, chiaramente, ricorrano specifiche condizioni. Tra le alternative ricordiamo: 1.la possibilità dell'ente di approvare un idoneo piano di risanamento dell'azienda speciale, idoneo a consentire il recupero dell'equilibrio economico, ai sensi della legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha inserito all'articolo 1, comma 555, ultimo periodo la seguente previsione: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale»; 2.la possibilità dell'ente di intervenire mediante interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse, sempre facenti parte di un idoneo piano di risanamento aziendale.
Bilancio d'esercizio e le scelte gestionali future Per la Corte, l'azienda speciale che si ritrovasse nell'eventualità dell'approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio in perdita, nella disciplina del comma 555 dell'articolo 1 della legge 147/2013, i procedimenti di valutazione a cui l'ente controllante è chiamato a operare sull'azienda speciale – quello relativo all'approvazione del bilancio e quello delle sorti gestionali dell'azienda in crisi – risultano due e distinti procedimenti: il primo sulla base della previsione dell'articolo 114, comma 8 del Tuel, mentre il secondo sulla base di valutazioni discrezionali che tengano conto dei rischi, della convenienza e sostenibilità economico-finanziaria dell'azione adottata nel rispetto delle soluzioni, tra loro alternative, e delle condizioni poste al comma 555 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Alla luce delle diverse finalità delle norme considerate, che attengono ad atti completamente distinti e diversi, la Corte conclude affermando come l'innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostegno finanziario di organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.
Conclusioni Un'azienda speciale che si dovesse ritrovare oggi in condizioni economica grave, anche a seguito degli effetti della pandemia, con bilanci in perdita, grazie alla novella legislativa di cui sopra, può non essere messa automaticamente in liquidazione a condizione che ci siano possibilità di recupero dell'equilibrio economico, da dimostrare attraverso un idoneo piano di risanamento aziendale che possa prevedere anche trasferimenti da parte degli enti soci e coperture del disavanzo anche in deroga all'articolo194, comma 1, lettera b), del Tuel che richiedeva, prima della novella, la condizione del rispetto dell'obbligo di pareggio del bilancio e che il disavanzo derivasse da fatti di gestione. Pertanto, il bilancio ordinario dovrà essere approvato e dovrà essere valutata la volontà dei soci pubblici dell'azienda di poterla salvare, ricorrendo oggi condizioni più favorevoli per il salvataggio.
Data: 29/04/2022 Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura