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ARERA, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2021

17/03/2021
ARERA, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che a partire dal 15 marzo 2021 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2021 – denominata “PEF 2021” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2021, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

Con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, la guida evidenzia che ΣTa-1  è pari:

  • al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV
    eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura Italia”);

  • al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato
    agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”.

  • In entrambi i casi il valore di ΣTa-1 è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l’esclusione delle attività esterne al servizio integrato.


Nel caso di valorizzazione, nel 2020, della componente di rinvio RCNDTV, è ammesso valorizzare, per il 2021, il coefficiente C192021 ai fini della copertura della rata annuale di recupero della suddetta componente. Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

 

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