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Applicabilità dei divieti assunzionali per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari agli enti in PRFP

09/03/2022
Il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2022/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria. In particolare, il Comune istante chiedeva se il divieto di ricorrere a collaboratori esterni con contratto a tempo determinato per la costituzione degli uffici di staff, previsto dalla norma citata solo per gli enti strutturalmente deficitari o dissestati, debba essere esteso anche agli Enti che ricorrono al piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dagli artt. 243-bis e seguenti del TUEL. L’Ente, al riguardo, rappresentava la necessità di porre il quesito in considerazione di due precedenti giurisprudenziali (costituiti dalla delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 63 del 9 novembre 2017 e dalla sentenza, sempre di questa magistratura contabile, della Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 72 del 2 marzo 2020), secondo i quali il divieto in questione si applicherebbe anche agli enti locali che abbiano fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’art. 90, comma 1, del TUEL, limita il divieto di conferire incarichi esterni di supporto agli organi politici alle situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto, le uniche in quel momento regolamentate in materia di crisi finanziaria degli enti locali. Successivamente il legislatore, nell’ambito di un ampio progetto di riforma del sistema finanziario-contabile degli enti locali, ha previsto un’ulteriore modalità per rilevare e sanare situazioni caratterizzate da forti squilibri finanziari tali da poter condurre ad una pronuncia di dissesto, introducendo nel TUEL gli artt. 243-bis e ss.gg. che disciplinano l’istituto del riequilibrio pluriennale finanziario. La Sezione ritiene applicabile il divieto di cui all’art. 90, comma 1 cit., agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter come vorrebbe la giurisprudenza richiamata nella richiesta di parere (con un’interpretazione analogica in malam partem della norma, contraria all’art. 14 delle preleggi), bensì solo quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
Sia l’art. 242 che l’art. 243-bis si riferiscono a condizioni di squilibrio: gravi ed incontrovertibili per gli enti strutturalmente deficitari, in grado di provocare il dissesto finanziario per gli enti che possono ricorrere al piano di riequilibrio. La differenza sostanziale tra le due disposizioni si evidenzia nel modo in cui viene accertato lo squilibrio. Nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una “statica” verifica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari. Per gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi nei medesimi termini di cui all’art. 242 del TUEL, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, favorita dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo. Tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall’art. 242 del TUEL. Il ricorso al PRFP solitamente deriva dalla necessità di ripianare un disavanzo d’amministrazione che può manifestarsi a causa di passività che non si sono ancora tradotte in debiti e, pertanto, non necessariamente in presenza di passività liquide ed esigibili a cui l’ente non riesce a far fronte (tipica condizione che produce il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL), o dei parametri di cui all’art. 242 del TUEL.

 

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