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Delega per la riforma fiscale: pubblicata in G.U. la legge 9 agosto 2023, n. 111

25/08/2023
È stata pubblicata in G.U. n. 189 del 14-08-2023 la legge 9 agosto 2023, n. 111 “Delega al Governo per la riforma fiscale”. La legge dà mandato al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi.
Il provvedimento si compone di 23 articoli, suddivisi in 5 titoli.

Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello (art. 4).

Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’IRAP (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III, le cui disposizioni sono state introdotte al Senato, contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15).

Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, artt. 20).

Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 21).

Il Titolo V contiene le disposizioni finanziari e finali (art. 22-23).

Con riferimento agli enti territoriali si segnalano gli artt. 13 e 14. In particolare, con l’art. 13 si prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative, allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, e attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all’Iva sulla base di specifici criteri, che assicurino l’attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell’evasione fiscale; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all’Iva, l’aliquota destinata al finanziamento della sanità è individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M. Infine, nell’ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l’eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

L’art. 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell’autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento; forme di cooperazione che privilegiano l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

 

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