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ANAC, l’accesso civico generalizzato non può intralciare il buon funzionamento della P.a.

17/03/2022
L’ANAC, con Atto del Presidente 9 marzo 2022, prot. n. 18068, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di RPCT di un Comune in circa il comportamento da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un’associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, ha chiarito che l’accesso civico, ossia la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento. E’ uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”, affinché non si crei una sorta di effetto boomerang sulla Pubblica amministrazione destinataria.

Ricordando le linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.

Con la sentenza del 13 agosto 2019,  il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in base all’art. 1 del D.lgs. 33/2013, l’accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.; va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l’applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto “boomerang” sulla P.A. destinataria.

 

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