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Agenzia delle entrata: omessa insinuazione al passivo e note di variazione IVA

27/04/2022
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 181 del 7 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA per l’omessa insinuazione al passivo fallimentare.
L’Agenzia evidenzia che per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali […] rimaste infruttuose» si realizza allorquando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
– il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
– la pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo», ovvero quando «si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore».
Alla luce sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-146/19) dell’11 giugno 2020, il presupposto in parola può dirsi realizzato laddove il creditore dimostri che la sua “inerzia” consegue alla preventiva valutazione di “antieconomicità” della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.
Ne deriva che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito. D’altronde, il creditore che omette di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo “antieconomica” la partecipazione al concorso, non beneficia dell’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo 2945, secondo comma, del codice civile, che spetta esclusivamente ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la propria pretesa creditoria nelle more dello svolgimento della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.

 

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