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Accesso ai servizi sociali del Comune e modalità di partecipazione ai costi

26/08/2021
Il Consiglio di Stato, sez. I, 11 agosto 2021, parere n. 1397 ha ritenuto illegittimo il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali del Comune che, in sede di disciplina delle prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili, introduce la previsione della compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo. Come già osservato dal Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE. Inoltre, operando in tal modo, viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle indicate sentenze del Consiglio di Stato, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti disabili. Ragionando diversamente vi sarebbe un contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Quanto al ruolo della famiglia, reputa la Sezione che nell’azione amministrativa debbano essere rispettati i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 2: «È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali».
Detto in altri termini, in prima battuta, innanzi ad un indicatore ISEE del disabile pari a zero non può essere automaticamente prevista una contribuzione di tipo fisso.
Fermo il rispetto di tale ultimo principio, potrà essere riconosciuto un “peso” al nucleo familiare del disabile ma ogni variazione, ogni deroga e ogni scostamento andranno meglio calibrati nei futuri atti dell’amministrazione, rispetto a quanto sino ad ora avvenuto, con regole ben più calzanti, complete e oggettive, rispetto a quella, citata nella memoria del comune, che molto discrezionalmente prevede, troppo genericamente, la “possibilità di ottenere ulteriori riduzioni della contribuzione, se non addirittura l’esenzione totale”.

 

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