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Segretari comunali, i criteri e le modalità per la titolarità in sedi fino a 5000 abitanti

22/06/2022
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto del ministro dell’Interno in data 29 aprile 2022, adottato in attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, 25, con il quale vengono disciplinati i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5000 abitanti.

Il provvedimento ministeriale, a partire dal 2022 e per tutta la durata di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mira a supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi previsti dai programmi di finanziamento, soprattutto in quelle realtà in cui si sia verificata la vacanza della sede di segreteria o il bando per la sua copertura sia andato deserto.

Il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell’interno l’autorizzazione a nominare, in qualità di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all’istanza, sia andata deserta. L’incarico di titolarità del Segretario avrà la durata di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi, previa motivata richiesta del sindaco, con l’attribuzione del conseguente trattamento economico previsto per la sede superiore. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarità di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A seguito del collocamento in disponibilità al segretario è attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

 

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