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Sanzione per mancata adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche

18/10/2021
La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Liguria, con la sentenza n. 188/2021, ha condannato gli amministratori di un Comune per la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate. La Sezione ha ricordato come la disposizione di cui all’art. 20, c.7, del d.lgs. n. 175 del 2016 – a mente del quale la mancata adozione da parte degli enti locali dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti – debba essere letta in connessione sistematica con le norme recate dal TUEL, in ordine alle competenze degli organi, di governo e burocratici, del Comune.
L’art. 20, c. 7, del d.lgs. n. 175 del 2016 costituisce uno dei punti di emersione dei giudizi di responsabilità sanzionatoria che, notevolmente aumentati nella più recente legislazione, tendono a costituire un sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo, a tutela delle risorse pubbliche, sistema che si affianca al consolidato paradigma della responsabilità amministrativa. Si tratta di fattispecie eterogenee che, in quanto prescindono dalla indefettibile esistenza di un danno pubblico, vanno tenute nettamente distinte dalle ordinarie figure di responsabilità amministrativa-contabile “per danno” di tipo risarcitorio (Corte conti, ss.rr., n. 12/2007).
Quella in esame si presenta quale fattispecie “puramente sanzionatoria”, in quanto la norma di legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede a fissare la tipologia della punizione, i.e., la precisa entità del pagamento dovuto, fissato tra un minimo e un massimo (Corte conti, ss.rr., n. 12/2011).
L’art. 20 presidia, con la previsione della sanzione, un adempimento amministrativo volto alla razionalizzazione della spesa pubblica e dunque persegue un interesse che normalmente non è tutelato dal diritto penale. Quanto alla severità della sanzione, seppur è vero che essa può arrivare al massimo edittale di euro 500 mila, resta insuperabile che tale limite appare proporzionato alle condotte che coinvolgono enti che detengono partecipazioni significative nel settore delle società pubbliche, notoriamente caratterizzato, nelle sue massime estensioni, dall’impiego di ingentissime risorse pubbliche.
In ordine all’individuazione del soggetto destinatario della sanzione, in generale, vige il principio di personalità delle sanzioni amministrative (art. 3 legge n. 689/1981) di guisa che può essere responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione (Cass., I, n. 5212/1989; Id., n. 177/1999). La disposizione recata dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 deve pertanto essere collocata in siffatto sistema normativo, nel senso che la sanzione dalla stessa disposizione prevista deve necessariamente essere riferita ad una persona fisica.

 

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