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Trattamento ai fini delle imposte indirette di un contratto di partenariato pubblico-privato

12/10/2021
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 699/2021, ha chiarito che è rilevante IVA (aliquota 10%) il progetto di partenariato pubblico-privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la manutenzione e la gestione di un centro natatorio. Essendo il contratto di locazione finanziaria in oggetto da assoggettare ad Iva e rientrando nell’esercizio dell’attività commerciale da parte del Comune è possibile detrarre l’Iva addebitata sui canoni di leasing immobiliare.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire i criteri che tipizzano la natura commerciale di un’attività che viene intrapresa. Nel caso di specie, si ritiene che l’esercizio dell’attività da parte del Comune oggetto del progetto di partenariato pubblico-privato di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 187 e 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, di cui alla Bozza di Convenzione allegata, non avvenga in qualità di pubblica autorità, anche in considerazione che la regolazione dell’assetto delle posizioni giuridiche viene disciplinato su base pattizia secondo le regole proprie degli operatori economici privati.
Con riferimento ai rapporti di locazione finanziaria e di gestione è sussistente anche il presupposto oggettivo dell’Iva, considerate le pattuizioni, che fanno emergere la sussistenza, rispettivamente, tra Comune-soggetto finanziatore e tra Comune-soggetto gestore, di rapporti giuridici nell’ambito dei quali “avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (..); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico”.
Considerata anche la sussistenza del presupposto territoriale dell’Iva, è assoggettabile ad Iva l’attività di realizzazione, di locazione finanziaria e di gestione dell’impianto natatorio disciplinata nella bozza di Convenzione, e, conseguentemente, con l’applicabilità dell’Iva ai canoni pagati dal soggetto gestore al Comune, in quanto gli stessi costituiscono corrispettivo della concessione in gestione dell’opera, in virtù di un rapporto sinallagmatico.
Per quanto riguarda, invece, alla cessione del diritto di superficie sulle aree su cui sarà realizzato il centro da costruire, e su eventuali immobili, che il Comune intende effettuare al soggetto finanziatore, allo scopo di consentire la stipula del contratto di leasing immobiliare, l’Agenzia ritiene che il contratto di costituzione del diritto di superficie debba essere esaminato, da un punto di vista
economico, nell’ambito delle diverse pattuizioni contrattuali che caratterizzano il complesso dei rapporti giuridici derivanti dalla realizzazione del progetto PPP. L’assenza di una somma di denaro che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto pagare per acquisire il diritto di superficie non comporta la qualifica dell’operazione di cessione come gratuita. La cessione senza corrispettivo trova una legittima giustificazione economica che si traduce in minori canoni di leasing che il Comune è tenuto a pagare. Tale circostanza, unitamente al fatto che la cessione di diritto di superficie viene effettuata “ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria”, consente di qualificare tale operazione come onerosa. Pertanto, rientrando nell’ambito applicativo dell’Iva, la costituzione o cessione del diritto di superficie su terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile ai fini Iva con aliquota ordinaria, ed è soggetta ad imposta fissa di registro ai sensi dell’articolo 40 del TUR, e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 2 (con riferimento all’imposta catastale) e della nota all’art. 1 della Tariffa (quanto all’imposta ipotecaria) di cui al d.lgs. n. 347 del 1990.

 

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