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Incentivi tecnici, esclusa la destinazione della quota del 20% proveniente da risorse vincolate di terzi

12/10/2021
La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 80/2021, fornisce chiarimenti in merito l’interpretazione dell’art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 circa le corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dalla norma citata. In particolare, i dubbi del Comune istante si appuntano sulla possibilità o meno di destinare all’erogazione degli incentivi a favore dei dipendenti la quota del 20% del fondo per le funzioni tecniche, di cui al comma 2, nel caso in cui tale quota sia rappresentata, anche parzialmente, da “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, che – in quanto tali – non possono essere destinate dall’Ente all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, alla luce dell’espresso divieto di cui al comma 4.
Nel merito, la Sezione ricorda che in riferimento alle corrette modalità di “costituzione” e successiva “destinazione” del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 è possibile di individuare quattro fasi:
La prima fase: relativa alla quantificazione e “costituzione” del fondo per le funzioni tecniche;
La seconda fase: destina” le risorse inserite nel fondo di cui al c. 2, suddividendole secondo le finalità previste dai commi 3 e 4, nella misura rispettivamente dell’80% (destinata a finanziare gli incentivi a favore dei dipendenti, che a vario titolo partecipano all’appalto svolgendo le funzioni tecniche indicate nella norma, secondo i criteri e le modalità definite in contrattazione decentrata e in apposito regolamento) e del 20% (“ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione);
La terza fase: l’amministrazione procede all’utilizzo delle risorse, secondo le destinazioni consentite dai commi 3 e 4;
La quarta fase: inerente alla gestione della quota parte di risorse che, seppur inserite nel fondo del comma 2, sono rimaste inutilizzate. La prima ipotesi riguarda le risorse stanziate (pari all’80% – ai sensi del comma 3 – per gli incentivi tecnici, relative a prestazioni non svolte dai dipendenti, o da questi svolte con accertamento negativo. In tal caso, il penultimo periodo del comma 3 dispone espressamente che le economie risultanti vadano ad incrementare il fondo di cui al comma 2. La seconda ipotesi riguarda risorse (pari al 20%) non destinabili all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, in quanto provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
I giudici, confermando l’orientamento espresso anche dalla Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 108/2017, rilevano che non possano essere destinate al finanziamento degli incentivi tecnici a favore dei dipendenti le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati. La quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo.

 

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