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Determinazione indennità di funzione e versamento contributi previdenziali ed assistenziali

06/09/2021
Il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; qualora ciò non sia possibile detta indennità va riconosciuta per intero. Per il pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale in favore dell’amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni è necessario che l’amministratore abbia sospeso l’attività lavorativa. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, in risposta ad una duplice richiesta di parere da parte di un Responsabile finanziario di un Comune, in ordine alla corretta determinazione dell’indennità di funzione spettante ad un assessore che svolge un lavoro dipendente a tempo determinato, e se nei suoi confronti l’ente sia tenuto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
In linea con l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, il Ministero evidenzia che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Per i dipendenti che non godono della possibilità di porsi in aspettativa non retribuita, per espressa disposizione di legge, l’indennità va riconosciuta per intero. Nel caso in cui l’aspettativa non retribuita sia normativamente consentita, la condizione perché scatti il dimezzamento dell’indennità è che il soggetto, lavoratore dipendente non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa, a prescindere, quindi, dalla circostanza che la medesima sia stata o meno, poi, concessa e che, pertanto, l’interessato si trovi in aspettativa per mandato amministrativo. In relazione ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti ha tuttavia recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo degli amministratori locali, lo stesso è a carico dell’ente soltanto per coloro che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o di natura autonoma (art. 86 TUEL). Perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.

 

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