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Capacità assunzionale per i Comuni con meno di 5000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni

27/08/2021
Con deliberazione n. 106/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di un Ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che fa parte di un’Unione di comuni, di procedere ad una nuova assunzione in caso di cessazione del dipendente neoassunto senza effettuare una nuova valutazione della capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2020. Il comune richiede, inoltre, se in caso di accoglimento della richiesta di mobilità volontaria, questa possa essere considerata cessazione e l’ente possa avvalersi nuovamente della facoltà prevista dall’art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 del D.M. 17.03.2020. La Sezione, dopo aver ricostruito il nuovo quadro normativo relativo alla capacità assunzionale previsto dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e dal decreto attuativo, 17 marzo 2020 basato sulla “sostenibilità finanziaria”, con riferimento alla mobilità volontaria, ha evidenziato che mentre nella previgente disciplina, la stessa poteva essere considerata “neutrale” e non rilevava come “cessazione”, in quanto la capacità assunzionale veniva calibrata sulla regola del turn over, attualmente deve essere considerata, come qualsiasi cessazione, ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Con riferimento alla facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 per i Comuni con meno di cinquemila abitanti facenti parti di Unioni di Comuni, che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito dallo stesso decreto 17 marzo 2020, viene consentito, in deroga alla regola generale della “sostenibilità finanziaria”, per il periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro, qualora la maggior spesa per personale risulti non sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato. In caso di cessazione di personale, per qualsiasi causa, ne deriva che l’ente potrà procedere ad una nuova assunzione, reiterando l’intera procedura e quindi previa verifica della capacità di spesa derivante dal valore soglia utile a fini della determinazione della “sostenibilità finanziaria” (da calcolarsi secondo le modalità procedurali stabilite dall’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e della normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020), con possibilità per l’ente di piccole dimensioni che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020. Quest’ultima norma, ponendo una deroga alla disciplina a carattere generale, che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria la capacità assunzionale dei Comuni, conformemente all’art. 14 delle preleggi al codice civile, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati, consentendo ai piccoli comuni, nel periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione e fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

 

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