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Appalti pubblici: illegittima la procedura negoziata in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi

25/08/2021
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è illegittima la procedura negoziata che sia stata indetta in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi previsto dall’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), e operando un artificioso frazionamento temporale dell’appalto allo scopo di non superare la soglia di rilevanza comunitaria, in violazione dell’art. 35, comma 6. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2021, n. 5561.
Secondo i giudici non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza.
Anche a postularne un’efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell’amministrazione (in termini C.d.S., IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti.
Inoltre, l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». Nella fattispecie controversa la determinazione a contrarre non contiene alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell’appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio. In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la prefissazione della durata del contratto, implicante il raggiungimento di un importo che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale.

 

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