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Il credito (residuo attivo) oggetto di rateizzazione si elimina e si registra negli esercizi di esigibilità

13/07/2021
La Commissione Arconet ha esaminato la proposta di aggiornamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante il paragrafo 3.5, circa gli effetti di natura finanziaria della rateizzazione delle entrate. La proposta non comporta la definizione di un nuovo principio contabile, ma solo precisazioni riguardanti i principi contabili vigenti, e comprende anche l’inserimento nell’Appendice tecnica di un esempio dedicato alla rateizzazione. La proposta di modifica evidenzia che, in applicazione del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, la rateizzazione di crediti risultante da atti formali avente ad oggetto residui attivi determina la cancellazione dei residui attivi dalle scritture della contabilità finanziaria, con contestuale registrazione del credito agli esercizi di esigibilità. Al riguardo, nel segnalare che l’operazione determina un peggioramento del risultato di amministrazione che potrebbe determinare una situazione di disavanzo o un suo aggravamento, la Commissione ritiene opportuno prevedere la possibilità di effettuare la cancellazione e le reimputazione contabili in occasione del riaccertamento ordinario dei residui. La seconda proposta di aggiornamento del principio contabile riguarda l’eliminazione del riferimento all’articolo 39 ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8 a seguito della sentenza n. 80 della Corte costituzionale e, per quanto riguarda la nuova disciplina della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, la Commissione ritiene necessario attendere un intervento legislativo.

 

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