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Conversione DL Sostegni bis, proroga dismissione quote societarie al 31 dicembre 2022

12/07/2021
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 16 del ddl di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), approvato dalla V Commissione della Camera, aggiunge all’art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma 5-ter il quale proroga anche per l’anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis). La norma autorizza pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
Si ricorda che l’articolo 24 del TUSP ha definito una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione doveva effettuare (con provvedimento motivato) una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute (direttamente o indirettamente) alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016) con obbligo di alienare quelle prive di determinati requisiti. Entro un anno gli enti avrebbero dovuto completare le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione, anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali, con la conseguenza che, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a norma dell’art. 24 co. 5, d. lgs. 175/2016, “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.
La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018), con l’introduzione del comma 5-bis all’art. 24 del TUSP ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 e 5 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

 

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