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Consiglieri comunali, causa incompatibilità conseguente a sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti

17/06/2021
Sussiste la causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 5 TUEL nei confronti di consigliere comunale condannato con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, anche in caso di ricorso ex articolo 211 d.lgs. 174/2016 innanzi allo stesso giudice contabile o di istanza per la rateizzazione del debito. Con il parere dell’11 giugno scorso il Ministero dell’Interno evidenzia che la disposizione di cui all’art. 63, comma 1 (ai sensi del quale non può ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente del comune o della provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito), definisce una causa di incompatibilità la cui ratio, come chiarito dalla giurisprudenza, “risiede nell’esigenza che il consigliere dell’ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall’intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell’ente che è stato chiamato ad amministrare”. (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 4 maggio 2002, n.6426).
L’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.5, sussiste per tutto il tempo in cui sia astrattamente possibile (ma non sia stato ancora proposto) il ricorso di conto ex art. 211 d.lgs. 174/2016, oppure nell’ipotesi di presentazione di istanza di rateizzazione del debito. A questo riguardo, nel caso in cui il predetto amministratore dovesse presentare istanza di rateizzazione della somma dovuta, il costante indirizzo del Ministero conferma che continua a persistere la predetta causa di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e, quindi, di estinzione del debito che così continua a permanere fino a quando non risulti versata l’ultima rata.

 

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