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Corte dei conti, recupero disavanzo da riaccertamento straordinario

13/06/2021
La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, nell’esaminare i rendiconti e bilanci di un Comune aveva rilevato diversi profili di criticità: a) reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria; b) ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione; c) presenza di disavanzo di amministrazione; d) mancanza di fondi accantonati e vincolati all’interno del risultato di amministrazione (compreso il fondo anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013); e) mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato; f) sforamento dei parametri ministeriali di deficitarietà strutturale n. 2, 4 e 9, g) tardivo invio dei dati di rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche; h) carenza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; i) approvazione del rendiconto oltre il termine di legge.
Con particolare riferimento al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, la Sezione rileva come lo stesso, al termine dell’esercizio 2015, ammontava ad euro 243.779,65, da recuperare in rate trentennali da € 8.125,99. Dal 2015 in poi, l’ente ha effettivamente recuperato in ogni anno una quota almeno pari a detto ammontare, portando il disavanzo ad € 119.375,14 al termine dell’esercizio per il 2018. Al termine dell’esercizio per il 2019 il disavanzo è risultato invece in aumento, pari ad € 127.324,00. L’ente ha quantificato l’ulteriore disavanzo ordinario derivante da tale risultato come pari alla differenza tra l’importo previsto del disavanzo da riaccertamento ancora da ripianare (€ 119.375,14) e quello effettivamente accertato a rendiconto (€ 127.324,00), quindi € 7.948,86, prevedendone il ripiano negli esercizi 2021 e 2022.
Secondo la Sezione, a tale quota di € 7.948,86 andrebbe sommata quella pari al mancato recupero della quota relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario, pari ad € 8.125,99, che qualora fosse stata effettivamente recuperata avrebbe portato il disavanzo complessivo a fine 2019 ad € 111.249,15. L’entità del disavanzo ordinario da accertare al termine dell’esercizio 2019 è dunque pari al differenziale tra la predetta, ipotetica cifra pari ad € 111.249,15 (di disavanzo residuo virtuale, in base al piano di rientro previsto) ed € 127.324,00 (pari al disavanzo effettivamente accertato al termine dell’esercizio. Dunque, l’ente avrebbe dovuto accertare, al termine dell’esercizio 2019, un maggior disavanzo pari € 16.074,85.
A parere del Collegio, non può infatti trovare applicazione nella fattispecie la norma di cui al comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, la quale prevede la possibilità di non applicare il disavanzo qualora esso sia già stato in precedenza recuperato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, trattandosi di norma non retroattiva. Supporta tale interpretazione, oltre alla mancanza di una deroga espressa al generale principio di irretroattività, l’interpretazione sistematica derivante dall’analisi del contesto nel quale tale disposizione è stata introdotta, intervenendo in piena emergenza pandemica con una serie di misure volte a dare sostegno alle finanze degli enti locali e prevendendo pertanto la possibilità di iscrivere, a partire dalle previsioni di bilancio per il 2020, una minor quota di recupero a compensazione di quanto maggiormente recuperato in passato. Poiché nella fattispecie si tratta di una determinazione contabile avvenuta a consuntivo, in relazione all’andamento registrato nell’esercizio già conclusosi, tale norma avrebbe potuto trovare applicazione solo nel senso di poter prevedere per l’anno successivo (2020) un recupero minore della quota di ripiano da disavanzo straordinario (si ripete, pari ad € 8125,99) e non una determinazione inferiore del nuovo disavanzo generato dal mancato recupero avvenuto nel corso dell’esercizio precedente (2019). Il disavanzo ordinario pari ad € 16.074,85 al termine del 2019 dovrà quindi essere oggetto di un piano di rientro in conformità a quanto disposto dall’art. 188 del T.U.E.L. (Corte dei conti, del n. 79/2021/PRSP).

 

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