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Ristori minori entrate da Canone unico patrimoniale

21/04/2021
È stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ulteriormente integrate dall’articolo 30 del decreto-legge n.41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche».
L’esenzione prevista dall’articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 fa riferimento al canone patrimoniale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
In coerenza con quanto stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020, è attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di 82,5 milioni di euro. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto. Con successivo provvedimento si procederà al riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l’esenzione relativa al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Nota metodologica

 

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