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Esclusi dalla procedura di stabilizzazione i rapporti instaurati ai sensi dell’art 110 del TUEL

10/04/2021
Dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, d.lgs. 75/2017, devono ritenersi esclusi i rapporti finalizzati alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici (con qualifiche dirigenziali o meno o di alta specializzazione) instaurati ex art. 110 del Tuel e tanto in ragione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di contratto, trattandosi di rapporti instaurati fiduciariamente, per loro natura temporanei e legati alla durata del mandato politico. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 51/2021. L’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 prevede, ai primi due commi, un ventaglio di strumenti e soluzioni finalizzate a superare il fenomeno del precariato all’interno della pubblica amministrazione. Si prevedono, in particolare, modalità di reclutamento speciali, consistenti in assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale occupato a tempo determinato presso l’amministrazione e in possesso di determinati requisiti previsti dal comma 1 (l’essere in servizio presso l’amministrazione che procede all’assunzione successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015; l’essere stato reclutato con procedure concorsuali anche espletate presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione; l’aver maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni), ovvero, in alternativa, in procedure concorsuali riservate a titolari di rapporti di lavoro flessibile che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso (comma 2). I commi successivi del medesimo art. 20 prevedono anche una serie di limiti e divieti per gli enti che non abbiano rispettato, per l’interno quinquenni 2012-2016, i vincoli di finanza pubblica. Con riferimento al caso di specie, la Sezione ricorda che il comma 7 dell’art. 20 esclude espressamente dal novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalla procedura di stabilizzazione quelli riferiti agli artt. 90 e 110 del TUEL. Sul punto si era già espresso il Dipartimento della Funzione pubblica, con risoluzione n. 14/2007, osservando che il contratto ex art. 110 Tuel «risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo di vertice che ha assegnato l’incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l’incarico correlato è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico». L’ambito soggettivo di applicazione della disposizione su richiamata, in coerenza con la ratio alla stessa sottesa, resta, quindi, circoscritto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili (ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi) interessati dal fenomeno del precariato (in quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare fronte ad esigenze permanenti dell’amministrazione).

 

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