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Indennità di funzione spettante al sindaco di un Comune nato da una fusione

21/03/2021
La determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali di un Comuna nato a seguito di fusione andrà effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell’individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. L’eccezione indicata dall’articolo 156 del TUEL per gli enti di nuova istituzione – utilizzo del dato dell’ultima popolazione residente disponibile – trova applicazione laddove non vi sia un penultimo anno di riferimento per il calcolo della popolazione residente. È questa in sintesi la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla determinazione dell’indennità di funzione dovuta al Sindaco di un comune istituito, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito della fusione tra tre comuni.
Già con precedente nota n. 689 del 19/01/2021, il Ministero ha avuto come di osservare che il TUEL individua, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall’articolo 156. Tale articolo, che al comma 1 prevede, in via generale, le classi demografiche di riferimento, stabilisce, al comma 2, che “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”.
Con specifico riguardo alla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che “il criterio della “… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…” di cui all’art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori” (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).
Dunque, la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione – la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall’ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR).

 

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