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Superbonus per gli interventi su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti a ERP

09/03/2021
Con la risposta n. 162, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il Superbonus spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, la circostanza che sia stato costituito un Consorzio di Comuni. Nel caso di specie, l’istante rappresenta di essere un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale. L’Ente regionale fa presente che svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in quanto, come risulta da statuto, esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore nell’ambito territoriale definito dalla legge regionale o al di fuori di tale ambito ove previsto dalla normativa regionale. Inoltre, lo stesso gestisce, tra l’altro, immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.
L’Agenzia evidenzia che in questo caso l’Ente, svolgendo le attività tipiche degli ex Iacp, rientra tra i soggetti destinatari del Superbonus (articolo 119, comma 9, lett. c) del decreto “Rilancio”). Pertanto, atteso che il Consorzio è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consorzio stesso, è possibile usufruire del Superbonus. In tal caso, l’Istante potrà, altresì esercitare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

 

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