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Ripiano disavanzo azienda speciale per perdite registrate in esercizi precedenti

02/03/2021
La Corte dei conti, Sez, Campania, con deliberazione n. 25/2021, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità per l’ente locale di ripianare il disavanzo di un’Azienda speciale, emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo. I giudici ricordano che l’art. 194, lett. b) TUEL, in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio, non è una norma che disciplina l’accollo di un debito dell’azienda speciale verso singoli o più creditori dell’azienda, ma una regola per il rifinanziamento del disavanzo. La norma stabilisce quindi i presupposti per un finanziamento straordinario nei confronti dell’ente strumentale: i) il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, ii) che il disavanzo derivi da fatti di gestione iii) che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 TUEL.
Il concetto del pareggio previsto dalla norma riguarda la contabile coincidenza tra risorse e costi attesi o a consuntivo (equilibrio economico tra costi e ricavi in fase di programmazione, attraverso il budget ed i suoi aggiustamenti), mentre l’equilibrio attiene alla verifica costante, a preventivo ed anche in corso di gestione, dell’effettività di tale condizione con l’obbligo di provvedere al ripristino del disallineamento con adeguate misure correttive. Il concetto di pareggio, del resto, non può declinarsi in termini di equilibrio una volta che questo venga messo a contatto con il concetto di “disavanzo”: il fatto stesso che la legge contempli l’ipotesi di un disavanzo ripianabile in costanza di rispetto del “pareggio” è evidenza che il pareggio contabile può mancare eppure sussiste la condizione di osservanza della norma. Di conseguenza, in ragione del precetto del pareggio/equilibrio, l’ente locale è tenuto ad imporre la copertura in sede programmatica (su piano-programma e budget,) – e dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso di gestione, anche in sede consuntiva (bilancio di esercizio e piano degli indicatori), con l’obbligo di isolare immediatamente le cause e correggere lo scostamento, attuale e prospettico.
Pertanto, ad avviso della Sezione, è compatibile col principio di “pareggio”, ed è quindi ripianabile, il disavanzo che:
– non può trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel patrimonio netto, capiente ai sensi di quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti costitutivi”;
– è sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo;
– dipende da fatti di gestione “nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate inefficaci o inadeguate o che comunque è il risultato alla fisiologica imprevedibilità del business, e non ad una grave negligenza manageriale.
È possibile, quindi, procedere al riconoscimento del disavanzo collegato a fatti di gestione risalenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappresentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute: la dimensione economica e finanziaria del fatto di gestione e del disavanzo di gestione da questo generato può essere infatti diventata “certa” (contabilmente accertata) solo nell’ultimo esercizio. In quest’ottica, il disavanzo rimane “nuovo” se tanto l’ente dominus che il management (con ciò intendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno potuto attivare il loro munus (rispettivamente di vigilanza e di amministrazione attiva) solo con solo con l’ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente.

 

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